26.03.2015
Accertamento della residenza fiscale delle persone fisiche e risoluzione dei casi di doppia residenza
La residenza fiscale di una persona fisica è il principale criterio di collegamento personale utilizzato nella maggior parte dei sistemi tributari e determina l’applicazione del principio del world wide taxation, in base a cui i soggetti sono tassati nello Stato di residenza, in relazione ai redditi ovunque prodotti dagli stessi.
Con riferimento all’Italia, i criteri per determinare la residenza fiscale sono contenuti nel D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il quale stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, 184 giorni per gli anni bisestili, anche non continuativi) rientrano in una delle seguenti ipotesi:
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sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o
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hanno la residenza o
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hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.
Per quanto concerne, invece, l’ordinamento svizzero, secondo la legge sull’imposta federale diretta (LIFD), i soggetti sono sottoposti ad imposta in virtù della loro appartenenza personale (quando hanno domicilio o dimora fiscale in detto Stato) o della loro appartenenza economica; principi, questi, che peraltro sono “ricalcati” anche nella legge tributaria ticinese (LTT).
In particolare, in relazione al primo aspetto, la persona fisica ha domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale, mentre ha dimora fiscale nel sopraindicato Stato, quando vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
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almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
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almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
Con riferimento, poi, al secondo aspetto, le persone fisiche (senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera) sono assoggettate alle imposte in virtù della loro appartenenza economica se:
- sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera;
- tengono stabilimenti d’impresa in Svizzera;
- sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
d. fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari
Spesso si possono verificare dei casi di cd. “doppia residenza”, in cui una persona fisica è considerata residente in due differenti Stati. Queste ipotesi, secondo l’art. 4 del modello OCSE di Convenzione contro la doppia imposizione, sono risolte con le cosiddette tie break rules, che prevedono una serie di criteri per determinare quale dei due Stati contraenti dovrà avere prevalenza nel considerare residente il contribuente.
Nello specifico:
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la persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente ( qualunque abitazione di cui disponga per sé in ogni momento e per un uso permanente);
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quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
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se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
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se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
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infine, qualora anche detto criterio non consenta di dirimere la situazione di doppia residenza fiscale, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Tali principi sono peraltro stati applicati, di recente, dalla Commissione Tributaria della Regione Lombardia, la quale, all’esito di un contenzioso, ha ritenuto che un cittadino italiano iscritto all’Aire, consigliere di una società in Italia, presso cui aveva eletto il proprio domicilio fiscale, fosse da considerarsi fiscalmente residente in Svizzera e pertanto non soggetto a tassazione in Italia.