Il Regolamento UE n. 615/2012 in materia di “competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, accettazione ed esecuzione di atti pubblici di successione e creazione di un certificato successorio europeo” entrerà in vigore il 17 agosto 2015 e porterà con sé una netta semplificazione nei casi di successione internazionale.
Le attuali norme di diritto internazionale privato vigenti nei singoli Paesi UE verranno superate da nuove norme che saranno uniformi per tutti gli Stati UE.
Il principio cardine che regola la competenza e la legge applicabile alle successioni che presentino elementi di internazionalità sarà quello della residenza abituale del defunto al momento della morte, che dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile del defunto con lo Stato interessato.
A tal fine, l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del de cuius al momento del decesso e negli anni precedenti al medesimo, che tenga conto degli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato, nonché le condizioni e le ragioni dello stesso.
Resta salva la possibilità di scegliere come legge che regoli l’intera successione la legge dello Stato di cui il de cuius ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
Con specifico riferimento alla Svizzera, il Regolamento sopramenzionato non si applicherà e, allo stato, non sono previste modifiche della Legge di Diritto Internazionale Privato, ai sensi di cui ”la successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero”.Tuttavia, analogamente a quanto previsto dal Regolamento Europeo, “lo straniero può, per testamento o contratto successorio, sottoporre la successione ad uno dei suoi diritti nazionali. Tale sua disposizione è inefficace se, al momento della morte, non era più cittadino di quello Stato o se è divenuto cittadino svizzero” (art. 90 Legge D.I.P. svizzera).
Con particolare riferimento a persona domiciliata in Svizzera con cittadinanza esclusivamente italiana, va preso in considerazione il Trattato di domicilio e consolare tra Svizzera e Italia del 1869 (tuttora in vigore), il quale, in relazione agli aspetti successori, ha stabilito, all’art. 17, che si applica il diritto nazionale della persona defunta: pertanto, nel caso di un cittadino italiano con l’ultimo domicilio in Svizzera sarà applicato il diritto italiano, salva la possibilità di scegliere la legge svizzera con dichiarazione testamentaria, c.d. “professio iuris”.
In assenza di tale dichiarazione, anche la giurisdizione sarà quella italiana e, più in particolare, le controversie sul diritto alla successione verranno giudicate dai Tribunali del luogo dell’ultima residenza avuta dal defunto in Italia.