Il Decreto internazionalizzazione ( D.Lgs. 14.9.2015, n. 147) che entrerà in vigore nel 2016, contiene diverse previsioni di favore per le società che vogliono esportare il loro business all’estero, in particolare l’art. 14 prevede il regime della branch exemption ossia dell’esenzione dei redditi prodotti all’estero da stabili organizzazioni estere di soggetti italiani.
Tale previsione è generalmente favorevole al contribuente in quanto permette di usufruire del minor livello di tassazione del Paese estero (ad esempio nel caso della Svizzera si avrebbe una tassazione del 22% rispetto a quella più onerosa dell’Italia) senza ulteriori riprese fiscali sul bilancio consolidato della casa madre e senza problematiche di rimborso del credito d’imposta.
Inoltre, lo strumento della stabile organizzazione permette all’imprenditore di affrontare nuovi mercati con una struttura flessibile e poco onerosa a livello gestionale, ottimale per le iniziative in fase di start-up.
Al fine di evitare abusi il legislatore italiano ha previsto che, per le stabili organizzazioni collocate in un paradiso fiscale o in un Paese a fiscalità ordinaria con il soddisfacimento delle condizioni del co. 8-bis dell’art. 167, D.P.R. 917/1986, l’opzione per l’esenzione avrà efficacia solo se viene ottenuta risposta favorevole all’interpello disapplicativo da parte dell’Amministrazione Finanziaria che viene naturalmente concesso alle imprese realmente operative all’estero.