Il 1 luglio 2015 sono entrate in vigore delle nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni. Queste norme modificano la disciplina relativa a S.A. con azioni al portatore e nominative quotate in borsa, ma anche per società a garanzia limitata e cooperative.
Sulla scia delle disposizione della cosiddetta Legge GAFI, che ha lo scopo di raggiungere la massima trasparenza nelle società, l’anonimato dei detentori di azioni al portatore nel concreto, va a scomparire.
Chi fosse stato in possesso di azioni al portatore al 1 luglio 2015 deve adempiere a posteriori gli obblighi di annuncio applicabili al momento delle acquisizioni dei titoli, entro il 31 dicembre 2015.
Questi obblighi si applicano anche quando l’azienda ha un unico azionista che simultaneamente ricopre il ruolo di amministratore unico o gerente.
In conformità alle inderogabili Raccomandazioni emesse dal Gruppo d’Azione Finanziaria nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, le società anonime svizzere ora devono infatti tenere un libro delle azioni in cui siano indicati tutti i soci. Gli azionisti che raggiungano la soglia del 25% del capitale azionario o dei voti hanno altresì l’obbligo di annunciare alla società stessa l’avente diritto economico finale, pena la sospensione dei diritti sociali e la decadenza dei diritti patrimoniali.
Per gli amministratori e i proprietari di società svizzere vi sono pertanto nuovi improrogabili adempimenti a cui far fronte. Restiamo a Vostra disposizione per chiarimenti o per assistenza in merito.