Il Consiglio federale della Svizzera ha emanato il 23 novembre 2016 l’Ordinanza contenente il regolamento che entrerà in vigore il 1 gennaio 2017 per l’implementazione dello scambio automatico internazionale delle informazioni relative ai saldi dei conti, all’identità dei beneficiari effettivi e a tutti i redditi di capitale.
L’OSAIn (Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali) riporta, nella sezione 2, una lista di istituti finanziari che, non rappresentando un rischio per la sottrazione di imposta, non sono tenuti a comunicare le informazioni sopraindicate all’autorità fiscale elvetica (ai fini della successiva trasmissione allo Stato competente), quali i fondi contrattuali di investimento, le società di investimento a capitale fisso e variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi, le società quotate in borsa nella forma di società anonime, gli enti di gestione patrimoniale, nonché le associazioni e le fondazioni (realmente impegnate a scopi pubblici e con utile minore di CHF 20'000).
Emergono altresì esenzioni in relazione alla tipologia di conto, non dovendo essere oggetto di comunicazione i conti deposito o di custodia detenuti da avvocati o notai autorizzati in Svizzera, i conti per il versamento di capitale destinato alla costituzione o all’aumento di capitale di una società, i conti non rivendicati, quelli di comunioni di comproprietari e quelli di persone defunte.
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