È noto che il codice doganale europeo, in seguito alla modifica del 1 maggio 2015, ha disposto che il veicolo aziendale di un datore di lavoro svizzero, messo a disposizione di dipendenti residenti in Italia, debba essere utilizzato esclusivamente per il percorso casa/lavoro e per scopi professionali.
Occorre evidenziare che l’Agenzia italiana delle Dogane impone al suddetto dipendente di munirsi di una dichiarazione con cui il datore di lavoro lo autorizza ad impiegare il veicolo per il predetto percorso ed altre finalità lavorative meglio precisate nel contratto di lavoro che faccia espresso riferimento all’utilizzo a cui il veicolo aziendale è destinato.
Il datore di lavoro dovrà ottenere dall’Autorità doganale italiana competente un’autorizzazione preventiva affinché il dipendente italiano possa utilizzare il veicolo, immatricolato in svizzera, per il percorso casa/lavoro e per altri scopi professionali.
La predetta autorizzazione ha efficacia per soli due anni, ai sensi dell’art. 558 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (come modificato dal Regolamento CE n. 993/01) decorsi i quali sarà necessario rinnovarla.
Si evidenzia che, qualora le disposizioni normative non siano rispettate, le Autorità doganali italiane procederanno al sequestro del veicolo.
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