29.06.2014

Dall’Italia alla Svizzera: implicazioni fiscali del trasferimento di sede

Negli ultimi anni, molte società italiane hanno dimostrato un crescente interesse per sviluppare il proprio business in territorio elvetico, attirati da un sistema burocratico efficiente, un mercato del lavoro flessibile e un sistema di imposizione fiscale non vessatorio. Il trasferimento di sede di società, è una delle operazioni a carattere straordinario che permette tale delocalizzazione.

In particolare l’art. 161 cpv della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) permette il trasferimento di una società estera in Svizzera, prevedendo che la stessa possa, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto svizzero qualora:

  1. il diritto straniero lo consenta,

  2. la stessa società adempia alle condizioni poste dal diritto straniero e

  3. l’adattamento a una forma prevista dal diritto svizzero sia possibile (eventualmente mediante una variazione degli statuti societari).

Assume particolare rilevanza, per le imprese italiane che intendono trasferire la propria sede in Svizzera, l’impatto fiscale sotto il duplice profilo degli effetti di natura impositiva che si generano rispettivamente nello stato di origine e in quello di trasferimento.

 

CONTESTO ITALIANO

Nell’ordinamento italiano, una società di capitali si considera residente in Italia, se per la maggior parte del periodo d’imposta, mantiene la propria sede legale, la sede dell’amministrazione, ovvero l’oggetto principale, in tale territorio. I tre requisiti non sono esclusivi, per cui è sufficiente che ne sussista anche uno solo per ritenere la società residente fiscalmente in Italia.

Diventa perciò importante effettuare il trasferimento in Svizzera con attenzione al raggiungimento di un periodo di permanenza in territorio elvetico pari ad almeno 183 giorni all’anno.

Si sottolinea come, il trasferimento di sede in uno stato extra UE come la Svizzera, non possa godere del meccanismo di tax deferral dell’exit tax previsto dal Ministero delle finanze italiano nel D.M. del 2 agosto 2013, che permette un differimento di tassazione per i trasferimenti di sede in stati UE, Norvegia e Islanda. Allo stesso modo, anche i trasferimenti di residenza attuati tramite fusioni, scissioni o conferimenti di attivo a carattere transfrontaliero non possono godere di sospensione d’imposta.

Il trasferimento di sede in Svizzera comporterà pertanto il realizzo pieno dei beni facenti parti dell’impresa o del complesso aziendale al valore normale ex art. 166 del TUIR, con l’applicazione dell’exit tax sul plusvalore latente degli assets al momento del cambio di giurisdizione, allo scopo di limitare la perdita di gettito fiscale dello Stato italiano. Occorre tuttavia ricordare che le difficoltà operative nella determinazione dei plusvalori di intangibles quali know how, e avviamento non direttamente identificabili, sono molteplici.

L’ordinamento italiano prevede comunque un’unica ipotesi non realizzativa di plusvalori tassabili, qualora i componenti dell’azienda o del complesso aziendale confluiscano in una Stabile Organizzazione situata in territorio italiano, precisando che tali plusvalori verranno comunque tassati al momento della loro fuoriuscita dalla stabile.

Prima di procedere al trasferimento di sede dall’Italia, sarà quindi opportuno prestare particolare attenzione:

  • all’identificazione del valore normale di realizzo (soprattutto di intangibles che non risultano a bilancio);

  • ai fondi in sospensione d’imposta;

  • alla presenza di perdite pregresse;

  • allo spostamento effettivo della direzione.

 

 

CONTESTO SVIZZERO

L’art. 126 dell’ordinanza del registro di commercio richiede, per l’iscrizione al registro della società trasferita, oltre ai documenti giustificativi necessari per l'iscrizione di un nuovo ente giuridico, anche:

  • l’attestazione dell’Autorità estera competente in merito all’ammissibilità del trasferimento di sede all’estero (ad esempio, la dichiarazione notarile che attesti l’ammissibilità per la legge italiana);

  • la prova dell’esistenza legale dell’ente giuridico estero (come ad esempio una visura camerale apostillata);

  • la dimostrazione che l’adattamento a una forma societaria di diritto svizzero è possibile;

  • una prova che l’ente giuridico ha trasferito il centro della sua attività in Svizzera (anche una semplice autocertificazione della società);

  • nel caso di una società di capitali, la relazione di un perito revisore abilitato comprovante la sussistenza del capitale secondo il diritto svizzero.

Dal giorno del trasferimento di sede in Svizzera la società risulterà assoggettabile ad imposizione in Svizzera (iva, oneri sociali, imposte sul reddito, etc.), mentre a meno di situazioni elusive, non sarà dovuta alcuna imposta di bollo di emissione sul capitale.

Ai fini dell’imposta sull’utile e imposta preventiva sarà da analizzare con attenzione la possibilità di rivalutare gli attivi per evitare la tassazione in territorio elvetico di riserve occulte presenti al momento del trasferimento, in considerazione del fatto che per essere accettata dalle Autorità fiscali svizzere la rivalutazione dovrà essere presente nel bilancio di apertura.

In mancanza di rivalutazione, le Autorità fiscali in ottica prudenziale, recepiscono i valori degli assets iscritti nel bilancio della società trasferita al loro costo originario, comportando che, in sede di futura cessione di tali assets societari, l’eventuale plusvalore generato sarà totalmente tassato in Svizzera, con possibili problematiche di doppia imposizione tra i due Stati (tassazione sugli stessi assets, in sede di exit tax in Italia e in sede di imposta sulla plusvalenza generata a seguito di una cessione a terzi in Svizzera).

Al fine di evitare ingiuste doppie imposizioni e di rendere antieconomico l’operazione di trasferimento, è opportuno, in via preventiva, interpellare e negoziare un accordo sugli effetti fiscali con le Autorità fiscali Cantonali e Federali.

In ultima analisi, l’operazione di trasferimento va analizzata anche per l’impatto fiscale generato in capo ai soci (persone fisiche o giuridiche), che qualora risultassero non residenti in territorio elvetico potrebbero vedersi applicare oltre all’imposta preventiva del 35% sui futuri dividendi distribuiti dalla società trasferita, anche la tassazione personale o societaria prevista in Italia, con differenze nel caso della persona fisica inerenti la percentuale di detenzione e nel caso di soci persone giuridiche legate alla presenza di determinati requisiti per l’applicazione del regime convenzionale o dell’Accordo UE-Svizzera in vigore dal 2005.

Ma non solo, il trasferimento di sede di una società di capitali in Svizzera, con compagine sociale residente in Italia comporta anche una maggior attenzione alle eventuali problematiche di Transfer pricing, esterovestizione, cfc, ecc. che si potrebbero creare, motivo per cui occorre analizzare preventivamente caso per caso la fattibilità dell’operazione.

Concludendo, il trasferimento di sede può certamente rappresentare un’opportunità, tuttavia da valutarsi attentamente alla luce dei rischi fiscali qui brevemente delineati.

 

Avv. Gianvirgilio Cugini e Dott.ssa Arianna Bonaldo

 

Articolo pubblicato FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari- www.ftaf.ch - N. 29 - giugno 2014

Studio Elvetico Associato

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