18.07.2017

Responsabilità dell’Amministratore di fatto

Con sentenza n.31906, depositata il 3 Luglio 2017, la Corte di Cassazione ha statuito che l’amministratore di fatto concorre nel reato di dichiarazione infedele anche se le funzioni riguardano solo alcune attività.

Il ricorso per Cassazione è stato presentato dall’imputato che era stato condannato in primo e secondo grado per dichiarazione infedele in merito a violazioni poste in essere dall’impresa individuale intestata alla figlia.

Quindi nonostante l’imputato assicurasse la sua estraneità alla tenuta della contabilità, secondo i giudici di merito, egli era da considerarsi amministratore di fatto e correo nel reato di dichiarazione infedele.

La Corte di Cassazione ha precisato che nell’ambito dei reati tributari per poter attribuire una qualifica di amministratore di fatto ad un soggetto è necessario che l’attività gestoria sia svolta non occasionalmente ma in maniera continuativa e significativa anche se non è necessario l’esercizio di tutti i poteri gestori.

Lo studio resta a disposizione per rispondere alle Vostre domande.

Studio Elvetico Associato

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