30.05.2017
Le Agevolazioni per gli impatriati
La circolare n. 17/E, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, ha come destinatari gli «impatriati». Gli “impatriati” sono i lavoratori, dipendenti, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati che, in possesso di specifici requisiti, trasferiscono la residenza fiscale dall’estero in Italia per intraprendere un’attività lavorativa.
Per i predetti soggetti, l’art. 16 decreto legislativo n.147/2015 aveva previsto un particolare regime agevolato, ovvero il lavoratore autonomo o dipendente poteva richiedere la tassazione dei redditi, prodotti in Italia, su base imponibile del 70% per il 2016, successivamente, in forza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017, l’agevolazione è stata potenziata, passando dal 70% al 50% per gli anni 2017-2020.
Con la circolare è stato chiarito che il regime speciale viene consentito anche ai manager distaccati in Italia da un’altra società del gruppo senza essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente e senza aver trasferito in Italia la dimora abituale o il centro dei loro interessi.
È possibile, quindi, che il singolo soggetto possa avvalersi delle predette agevolazioni qualora trasferisse la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività, a condizione che i due eventi siano collegabili. In tal caso le agevolazioni si applicherebbero a partire dal periodo di imposta in cui il soggetto acquisisce la residenza fiscale in Italia.
Le agevolazioni non si applicano invece ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere distaccati all’estero e aver acquisito la residenza estera. Ciò perché il loro rientro in Italia avverrebbe in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, ponendosi in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia.
I nostri professionisti sono a disposizione per rispondere alle Vostre domande al riguardo.