27.04.2017
La disciplina del Transfer Price si adegua alla linee guida OCSE
La manovra correttiva dei conti pubblici per il 2017 prevede delle novità di rilievo in tema di Transfer Pricing.
In particolare il nuovo comma 7 dell’articolo 110 del Tuir prevederà l’affermazione del principio di «libera concorrenza» contenuto nell’articolo 9 del modello di convenzione Ocse, in sostituzione del concetto di «valore normale» (articolo 9 del Tuir). La nuova disposizione impone di determinare i prezzi di trasferimento mediante il confronto tra le condizioni accettate o imposte tra imprese associate e le condizioni che sarebbero state convenute tra imprese terze indipendenti, diversamente da quanto previsto dall’attuale formulazione secondo cui i componenti di reddito in esame sono valutati in base al «valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti…».
Altra novità consiste nell’introduzione del nuovo articolo 31quater nel Dpr 600/1973 volto a regolare le fattispecie di diminuzione del reddito in capo all’impresa residente, prevedendo due ulteriori fattispecie in cui l’impresa residente potrà far valere tale diminuzione, nello specifico:
- in seguito al completamento dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- a seguito di istanza da parte del contribuente (da presentare secondo le modalità e i termini previsti con un provvedimento delle Entrate), a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni. Alla luce di tali modifiche il contribuente potrà ottenere più facilmente la diminuzione del reddito potendo anche non attivare le procedure amichevoli.
I nostri professioni sono a disposizione per rispondere alle Vostre domande al riguardo.