03.04.2017

Cessione transfrontaliere di partecipazioni: Il Caso Italia -Francia

Generalmente le Convenzioni contro le doppie imposizioni nel caso di cessione di partecipazioni prevedono la tassazione esclusiva dell’eventuale plusvalenza generata nello stato di residenza della società alienante.  Nel caso della Convenzione tra Italia e Francia il relativo Protocollo riporta delle previsioni di sfavore con casistiche di doppia imposizione.

Il punto 8.a) del protocollo, in riferimento alle società immobiliari, sancisce che: “ gli utili derivanti dall’alienazione di azioni, quote o partecipazioni in una società o in una persona giuridica che possiede beni immobili situati in uno Stato i quali, secondo la legislazione di tale Stato, sono sottoposti allo stesso regime fiscale degli utili derivanti dall’alienazione di beni immobili, sono imponibili in detto Stato.”

Quindi, la plusvalenza, derivante dalla cessione di quote di una società francese a preponderanza immobiliare da parte di un alienante residente in Italia, sarà sottoposta a doppia imposizione (Italia-Francia).

In riferimento invece alle società operative, si evidenzia che, dalla lettura della predetta Convenzione, la plusvalenza realizzata dalla controllante francese, che cede la partecipata italiana, dovrebbe essere imponibile soltanto in Francia, soprattutto in relazione alle partecipazioni detenute per più del 25% e considerate imponibili secondo il punto 8.b del Protocollo. Nella prassi ciò non si verifica.

Il criterio della tassazione anche nello Stato della Fonte, ovvero di residenza della partecipata, è comunque una particolarità della Convenzione franco – italiana e va valutato con attenzione data la rilevante presenza di gruppi francesi in Italia.

Lo studio resta a disposizione per rispondere alle Vostre domande al riguardo.
Studio Elvetico Associato

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