L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 165/2026, ha chiarito le modalità di determinazione del reddito imputabile a un beneficiario residente in Italia di un trust trasparente estero. Il chiarimento non riguarda, in quanto tale, la tassazione del patrimonio attribuito dal trust al beneficiario, bensì l’individuazione del reddito prodotto dal trust che deve essere assoggettato a imposizione in Italia in capo al beneficiario individuato.
Il caso riguarda una cittadina statunitense fiscalmente residente in Italia, beneficiaria di un trust costituito in California dai genitori. Alla morte della madre, avvenuta il 20 maggio 2025, il patrimonio dei trust derivati, costituito da attività finanziarie e immobili situati negli Stati Uniti, era destinato a essere suddiviso in parti uguali tra i tre figli. Da tale momento, secondo la ricostruzione proposta dalla contribuente e assunta dall’Agenzia senza una specifica verifica, il trust doveva considerarsi trasparente nei confronti dei beneficiari.
La questione posta all’Agenzia riguardava, in particolare, il criterio da utilizzare per distinguere la componente patrimoniale da quella reddituale. La contribuente riteneva che, alla morte della madre, i beni del trust dovessero assumere, ai fini fiscali italiani, un nuovo valore pari al loro valore normale a tale data. Di conseguenza, tale valore avrebbe rappresentato patrimonio, mentre soltanto l’eventuale incremento successivo avrebbe potuto costituire reddito imponibile in Italia.
L’Agenzia non condivide questa impostazione. In primo luogo, esclude l’applicazione dell’art. 45, comma 4-quater, del TUIR, secondo cui, qualora nelle attribuzioni provenienti da un trust estero non sia possibile distinguere tra reddito e patrimonio, l’intero ammontare percepito è considerato reddito. Tale disposizione è infatti riferita, in linea di principio, alle attribuzioni effettuate da trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata e non trova applicazione nel caso di un trust trasparente con beneficiario individuato.
In secondo luogo, l’Agenzia conferma che, nel caso di un trust trasparente non residente, il reddito da imputare al beneficiario residente in Italia deve essere determinato secondo le regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito. Non è quindi possibile rideterminare autonomamente il reddito secondo le regole italiane, attribuendo ai beni un nuovo valore fiscale alla data del decesso della disponente.
In altri termini, ai fini delle imposte sui redditi, non è il terzo del patrimonio del trust attribuito alla beneficiaria a essere automaticamente tassato in Italia: ciò che rileva è il reddito prodotto dal trust e a lei imputabile, determinato secondo le regole fiscali applicabili nello Stato estero. La distinzione tra patrimonio e reddito resta quindi rilevante, ma non può essere effettuata introducendo ai fini italiani un nuovo valore fiscale dei beni alla data della morte della disponente.
Dal 20 maggio 2025, la contribuente, in quanto beneficiaria individuata del trust estero, è inoltre tenuta ad adempiere ai conseguenti obblighi fiscali italiani, inclusi, ricorrendone i presupposti, quelli di monitoraggio fiscale e quelli relativi a IVIE e IVAFE.
I nostri Professionisti rimangono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.