13.08.2026

Scioglimento anticipato del trust: neutralità fiscale per la retrocessione al disponente

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 146/2026, ha chiarito che lo scioglimento anticipato di un trust, con conseguente retrocessione al disponente della nuda proprietà delle partecipazioni originariamente conferite, non è soggetto né all’imposta sulle successioni e donazioni né alle imposte sui redditi. Tale conclusione resta valida anche quando le partecipazioni retrocesse derivino da una successiva fusione societaria con contestuale modifica della forma giuridica delle società coinvolte.

Il caso riguardava un trust fiscalmente residente in Italia, nel quale la disponente aveva apportato la nuda proprietà delle partecipazioni detenute in due società, mantenendone l’usufrutto. A seguito della fusione per incorporazione di una società nell’altra e della trasformazione della società risultante in società a responsabilità limitata, il trust era divenuto titolare della nuda proprietà del 36,68% del capitale della nuova società.

Le parti intendevano procedere allo scioglimento anticipato del trust secondo la legge neozelandese applicabile. L’unica beneficiaria avrebbe rinunciato alla propria posizione senza corrispettivo e senza designare altri soggetti, determinando così la retrocessione delle partecipazioni alla disponente.

Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’Agenzia ha richiamato l’art. 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990, secondo cui i trust assumono rilevanza impositiva quando determinano un arricchimento gratuito dei beneficiari. Nel caso esaminato, lo scioglimento non comporta alcuna attribuzione a favore dei beneficiari, ma esclusivamente il ritorno dei beni alla stessa disponente che li aveva originariamente segregati. La fusione e il cambiamento della forma societaria non interrompono tale continuità, poiché le quote retrocesse derivano direttamente dalle partecipazioni inizialmente apportate al trust.

Anche l’incremento del valore della nuda proprietà, dovuto al mutamento dell’età dell’usufruttuaria, non determina un trasferimento di ricchezza a favore di un beneficiario. La retrocessione è quindi priva del presupposto oggettivo richiesto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.

La medesima operazione è fiscalmente irrilevante anche ai fini delle imposte sui redditi. Gli artt. 9, comma 5, e 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR possono infatti determinare l’emersione di una plusvalenza in presenza di atti a titolo oneroso aventi a oggetto la costituzione o il trasferimento della nuda proprietà. Nel caso in esame, sia l’originario apporto al trust sia la successiva retrocessione sono avvenuti senza corrispettivo.

Pertanto, lo scioglimento del trust e la restituzione delle partecipazioni al disponente non generano imposizione quando l’operazione costituisce una mera retrocessione dei beni originariamente apportati, senza attribuzioni a terzi, corrispettivi o arricchimenti gratuiti dei beneficiari.

 

I nostri Professionisti rimangono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

 



Condividi articolo su: