L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 125/2026 pubblicata il 18 giugno, ha chiarito che un trust familiare (ancorché formalmente residente in Italia e regolarmente costituito secondo la Legge di San Marino del 1° marzo 2010) deve considerarsi fiscalmente “interposto” quando i trustee non dispongono di una reale autonomia decisionale e gestoria. In tale ipotesi il trust non costituisce un autonomo soggetto passivo d’imposta: i redditi sono imputati direttamente, pro quota, ai beneficiari quali effettivi titolari del patrimonio segregato.
Il caso trae origine da un trust familiare irrevocabile, articolato in due sottofondi, istituito dal disponente (poi deceduto) a tutela della figlia minore (beneficiaria finale) e della compagna (beneficiaria vitalizia). L’istante (trustee, potenziale beneficiaria finale nonché socia e amministratrice della holding di famiglia) chiedeva di qualificare il trust come “trasparente”, con tassazione dei redditi in capo ai beneficiari quali redditi di capitale (art. 73, comma 2, e art. 44, comma 1, lett. g-sexies, del TUIR).
L’Agenzia ha respinto tale impostazione. Richiamando le circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022, ha individuato una serie di elementi che escludono l’effettivo spossessamento del disponente e l’indipendenza dei trustee: la beneficiaria vitalizia è anche trustee e gode dell’usufrutto di un immobile in trust; l’altra trustee è socia e amministratrice della società cui il fondo può erogare anticipazioni “senza alcuna limitazione di cifra e con esclusione di ogni discrezionalità” per esigenze di liquidità; il guardiano aveva rapporti professionali con la famiglia, essendo stato anche membro del collegio sindacale della società. Ne deriva un potere di ingerenza dei beneficiari, esercitato per il tramite dei trustee.
Qualificato il trust come mero schermo formale, le conseguenze sono due. In primo luogo, i redditi “di cui appare titolare” il trust sono tassati per imputazione direttamente in capo ai beneficiari, secondo le categorie reddituali dell’art. 6 del TUIR (e non come redditi di capitale propri del trust trasparente). In secondo luogo, gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW, art. 4 del D.L. n. 167/1990) e di dichiarazione e versamento dell’IVAFE gravano direttamente sulle beneficiarie, in proporzione alla quota di possesso delle attività finanziarie estere intestate ai trustee.
In sintesi, la sola residenza italiana e la regolare istituzione del trust non bastano: occorre verificare in concreto l’autonomia dei trustee, evitando commistioni di ruoli (trustee/beneficiario/socio) e clausole che subordinino la gestione alle esigenze dei beneficiari o di società partecipate. Diversamente, come nel caso esaminato, saranno i beneficiari, e non il trust, a dover dichiarare i redditi secondo le rispettive categorie, compilare il quadro RW e versare l’IVAFE sulle attività estere.
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