25.06.2026

Lavoratore frontaliere e sede del datore di lavoro: la posizione del datore fuori dall’area di confine non preclude il regime

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 126/2026 pubblicata a giugno, ha chiarito che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«area di frontiera» italiana non osta, di per sé, all’applicazione del regime fiscale dei lavoratori frontalieri previsto dall’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020. Ciò a condizione che il datore sia comunque fiscalmente residente in Italia e che il lavoratore soddisfi tutti i requisiti dell’art. 2, lettera b), dell’Accordo, incluso lo svolgimento effettivo dell’attività in una delle Regioni di confine.

Il caso riguarda una contribuente fiscalmente residente in Svizzera, in un Comune di confine del Canton Ticino, che presta attività di informatrice farmaceutica per un’azienda italiana con sede legale in Veneto, svolgendo però la propria prestazione interamente in Lombardia. Definendosi «frontaliera al contrario», chiedeva se potesse fruire del regime impositivo dei frontalieri nonostante la sede del datore non si trovasse in zona di confine.

L’Agenzia accoglie la soluzione del contribuente. L’Accordo del 2020 (ratificato con L. 13 giugno 2023, n. 83, in vigore dal 17 luglio 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024, in sostituzione di quello del 1974) definisce «lavoratore frontaliere», all’art. 2, lett. b), chi risiede in un Comune entro 20 km dal confine, svolge l’attività nell’«area di frontiera» dell’altro Stato e vi ritorna quotidianamente. Per l’Italia, l’area di frontiera comprende Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano (cfr. circolare n. 25/E del 18 agosto 2023). Riguardo al datore di lavoro, invece, la norma richiede più genericamente che esso sia «residente» di detto Stato, senza alcun vincolo sulla collocazione della sede nell’area di confine.

In sintesi, ciò che rileva è il luogo in cui l’attività è materialmente prestata, non la sede del datore: il reddito è quindi imponibile in Italia mediante ritenuta alla fonte (fino all’80% di quanto dovuto, comprese le addizionali), con tassazione per concorrenza nello Stato di residenza ed eliminazione della doppia imposizione. Resta inteso che, come precisato dall’Agenzia, né l’effettiva residenza estera né la concreta sussistenza dei requisiti di frontaliere possono essere verificate in sede di interpello, restando impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione.

I nostri Professionisti rimangono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.



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