L’agenzia delle entrate, con risposta ad istanza di interpello n. 70/2026 pubblicata lo scorso 6 marzo, ha chiarito che le imposte sul patrimonio estere — ancorché coperte da Convenzione contro le doppie imposizioni — non sono detraibili dall’imposta CFC italiana. Il credito ex art. 165 TUIR è strutturalmente riservato alle imposte sul reddito. I gruppi con CFC in Svizzera soggette a Capital Tax (imposta sul capitale) dovranno pertanto considerare tale imposta come un costo definitivamente non detraibile ai fini IRES in Italia.
La risposta trae origine dal caso di una società italiana (Alfa) che tassa per trasparenza in Italia come CFC, ai sensi dell’art. 167 TUIR, i redditi prodotti da una società controllata svizzera (Beta), residente a Zurigo.
L’agenzia ha negato la detraibilità dall’IRES dell’imposta sul capitale versata in Svizzera dalla società controllata, rilevando che il meccanismo del credito d'imposta ex art. 165 TUIR opera esclusivamente tra imposte della stessa natura. Il rinvio convenzionale — anche alla luce dell’interpretazione autentica del D.lgs. 147/2015 — riguarda unicamente le imposte sul reddito qualificate come tali ai fini convenzionali. La Capital Tax è invece qualificabile come imposta sul patrimonio (art. 2, par. 3, lett. b, punto 2 della Convenzione Italia-Svizzera): la circostanza che il suo calcolo incorpori alcuni aggiustamenti reddituali non è sufficiente a mutarne la natura.
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