L'Agenzia delle Entrate, con la recente Risposta n. 5/2026, ha fornito un importante chiarimento a favore dei lavoratori residenti in Italia che prestano la loro attività all'estero rispetto alla possibilità di dedurre i contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero quando il reddito viene determinato secondo le retribuzioni convenzionali, un regime fiscale agevolato riservato ai lavoratori dipendenti che, pur essendo fiscalmente residenti in Italia, svolgono la propria attività lavorativa all’estero per oltre 183 giorni all’anno. Per questi, il reddito imponibile viene infatti determinato su base forfettaria secondo specifiche tabelle ministeriali, anziché sulla retribuzione effettiva.
Segnatamente, l'Agenzia, allineandosi all'orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 17747/2024), ha confermato, dopo anni di contenziosi, il rapporto di specialità, e non di gerarchia, tra le orme sulla determinazione delle singole categorie di reddito (art. 51 TUIR) e quelle sulla determinazione del reddito complessivo (art. 10 TUIR). In particolare, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, così come risultanti dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di categoria (perché esclusi dall’art. 51, comma 8-bis), diventano automaticamente deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e).
Per fare un esempio, il lavoratore residente in Italia che presta la propria attività in Svizzera per oltre 183 giorni in un anno, ha la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi trattenuti e versati dal proprio datore di lavoro svizzero, come risulterà dal certificato di salario.
Operativamente, la deduzione dovrà essere fatta valere nel rigo E21 del Modello 730 (o nel quadro RP del Modello Redditi).
I nostri Professionisti rimangono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.