Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Italiana ha licenziato il 3 Marzo scorso il provvedimento che definisce i criteri per la determinazione delle liste selettive dei contribuenti che saranno sottoposti a controllo in quanto sospettati di aver celato le attività d’investimento e finanziarie detenute all’estero.
I criteri utilizzati per la formazione delle liste selettive si basano principalmente su informazioni indiziarie di rischio tra cui:
trasferimento di residenza in un Paese Black list (come la Svizzera)
i movimenti di capitale da e verso l’estero;
le informazioni trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere relative a patrimoni immobiliari e finanziari ( in forza dei numerosi accordi per lo scambio automatico di informazioni con altri Paesi);
la residenza in Italia del nucleo familiare;
la presenza di partite iva in Italia o cariche amministrative e sociali;
le operazioni di rilievo iva (spesometro)
in generale tutti gli elementi che indicano l’effettiva presenza in Italia (atti di registro, utenze, autoveicoli, etc.).
Per espressa previsione di legge, entreranno in tali liste in maniera prioritaria i cittadini italiani che si sono iscritti all’Aire a partire dal 2010 e che non hanno presentato l’istanza di Voluntary Disclosure.
Considerando il numero significativo di trasferimenti di residenza avvenuti negli ultimi anni in Svizzera, è verosimile che l’Agenzia delle Entrate utilizzi tali liste per formulare domande di gruppo volte ad individuare i nominativi dei soggetti trasferiti con relazioni bancarie presso istituti svizzeri.
Il Fisco italiano potrà contare sulla piena collaborazione delle Autorità svizzere, le quali in passato hanno già dimostrato la tendenza a fornire in trasparenza tutti i nominativi di contribuenti (caso Olanda) con relazioni bancarie svizzere e per cui non si aveva evidenza della conformità fiscale nel paese di residenza. Un altro precedente importante è dato dalla sentenza n. 2C_1174/2014 del Tribunale federale svizzero in cui nel caso di due cittadini francesi che avevano trasferito la residenza in Svizzera venivano forniti al Fisco francese i dati delle relazioni bancarie detenute dagli stessi in Svizzera. La sentenza prevedeva espressamente che la Svizzera è tenuta a rispondere alle richieste di informazioni provenienti dall'altro Paese contraente qualora sussistano alcuni indici di residenza fiscale nell’altro Stato.
Considerando l’atteggiamento di trasparenza assunto dal fisco svizzero e la portata delle liste selettive che verranno elaborate dall’Agenzia delle Entrate è opportuno che tutti i contribuenti che hanno effettuato il trasferimento di residenza in Svizzera per celare degli investimenti esteri decidano di regolarizzazione la propria posizione fiscale.
Il nostro Studio, specializzato nel contenzioso tributario italiano e internazionale, è in grado di offrire il supporto necessario per aderire alla procedura della Voluntary Disclosure o al Ravvedimento Operoso garantendo un’ottimizzazione dei tempi nell’intermediazione con gli istituti bancari (recupero della documentazione di posizioni risalenti nel tempo), nell’analisi e ricostruzione dei movimenti e delle operazioni effettuate, nonché nella definizione del possibile impatto fiscale.
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