14.03.2017

L’Agenzia Delle Entrate Italiana Concentra I Controlli Sui Trasferimenti Di Residenza In Svizzera

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Italiana  ha licenziato il 3 Marzo scorso il provvedimento che definisce i criteri per la determinazione delle liste selettive dei contribuenti che saranno sottoposti a controllo in quanto sospettati di aver celato le attività d’investimento e finanziarie detenute all’estero.

I criteri utilizzati per la formazione delle liste selettive si basano principalmente su informazioni indiziarie di rischio tra cui:

  • trasferimento di residenza in un Paese Black list (come la Svizzera)

  • i movimenti di capitale da e verso l’estero;

  • le informazioni trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere relative a patrimoni immobiliari e finanziari ( in forza dei numerosi accordi per lo scambio automatico di informazioni con altri Paesi);

  • la residenza in Italia del nucleo familiare;

  • la presenza di partite iva in Italia o cariche amministrative e sociali;

  • le operazioni di rilievo iva (spesometro)

  • in generale tutti gli elementi che indicano l’effettiva presenza in Italia (atti di registro, utenze, autoveicoli, etc.).

Per espressa previsione di legge, entreranno in tali liste in maniera prioritaria i cittadini italiani che si sono iscritti all’Aire a partire dal 2010 e che non hanno presentato l’istanza di Voluntary Disclosure.

Considerando il numero significativo di trasferimenti di residenza avvenuti negli ultimi anni in Svizzera, è verosimile che l’Agenzia delle Entrate utilizzi tali liste per formulare domande di gruppo volte ad individuare i nominativi dei soggetti trasferiti con relazioni bancarie presso istituti svizzeri.

Il Fisco italiano potrà contare sulla piena collaborazione delle Autorità svizzere, le quali in passato hanno già dimostrato la tendenza a fornire in trasparenza tutti i nominativi di contribuenti (caso Olanda) con relazioni bancarie svizzere e per cui non si aveva evidenza della conformità fiscale nel paese di residenza. Un altro precedente importante è dato dalla sentenza n. 2C_1174/2014 del Tribunale federale svizzero in cui nel caso di due cittadini francesi che avevano trasferito la residenza in Svizzera venivano forniti al Fisco francese i dati delle relazioni bancarie detenute dagli stessi in Svizzera. La sentenza prevedeva espressamente che la Svizzera è tenuta a rispondere alle richieste di informazioni provenienti dall'altro Paese contraente qualora sussistano alcuni indici di residenza fiscale nell’altro Stato.

Considerando l’atteggiamento di trasparenza assunto dal fisco svizzero e la portata delle liste selettive che verranno elaborate dall’Agenzia delle Entrate è opportuno che tutti i contribuenti che hanno effettuato il trasferimento di residenza in Svizzera per celare degli investimenti esteri decidano di regolarizzazione la propria posizione fiscale.

Il nostro Studio, specializzato nel contenzioso tributario italiano e internazionale, è in grado di offrire il supporto necessario per aderire alla procedura della Voluntary Disclosure o al Ravvedimento Operoso garantendo un’ottimizzazione dei tempi nell’intermediazione con gli istituti bancari (recupero della documentazione di posizioni risalenti nel tempo), nell’analisi e ricostruzione dei movimenti e delle operazioni effettuate, nonché nella definizione del possibile impatto fiscale.

Qualora ritenesse di suo interesse una collaborazione con il nostro Team o desiderasse maggiori informazioni in merito alle tematiche evidenziate, non esiti a contattarci.

Studio Elvetico Associato

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