Con l'entrata in vigore della Legge di bilancio 2026, in Italia il sistema di tassazione dei dividendi percepiti nell'esercizio di impresa ha subito una trasformazione radicale. Dal 1 gennaio 2026, l'esclusione parziale dalla formazione del reddito (pari al 95% per i soggetti IRES e al 41,86% per società di persone e imprenditori individuali) non è più un beneficio generalizzato, ma è riservata esclusivamente ai percettori che detengono una partecipazione nel capitale della società erogante non inferiore al 10%. Per tutte le partecipazioni "sottosoglia", i dividendi deliberati concorrono ora integralmente alla formazione del reddito imponibile.
Questa restrizione impone un monitoraggio estremamente analitico delle partecipazioni detenute, sia in forma diretta che indiretta tramite società controllate, applicando i criteri di demoltiplicazione previsti dalla norma. Particolare attenzione deve essere prestata alla natura del titolo di possesso: mentre la nuda proprietà può concorrere al raggiungimento della soglia del 10%, l'usufrutto privo di quota di capitale rischia di escludere definitivamente il percettore dal regime di favore.
In questo nuovo scenario, la gestione dei flussi finanziari e le operazioni di riorganizzazione societaria assumono una valenza strategica ancora più marcata. Per le partecipazioni inferiori al 10%, la cessione della quota potrebbe oggi risultare fiscalmente più conveniente rispetto alla percezione del dividendo, dato che il regime di esenzione sulle plusvalenze (PEX) non è stato oggetto della medesima limitazione. Risulta fondamentale analizzare caso per caso l'impatto delle nuove regole sulle holding di investimento e valutare eventuali ottimizzazioni della struttura partecipativa per mitigare l'incremento del carico fiscale.
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