La Corte di Cassazione italiana, con ordinanza n. 11085 del 28 aprile 2025, ha stabilito un principio importante per i cittadini italiani residenti in Svizzera che percepiscono pensioni INPS italiane chiarendo che tali retribuzioni previdenziali, avendo natura privatistica, non sono imponibili in Italia per i residenti svizzeri, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito in Svizzera. Per l’applicazione delle disposizioni convenzionali (e per il riconoscimento del rimborso) basta infatti il "potenziale assoggettamento" ad imposizione illimitata nello Stato di residenza (in questo caso Svizzera). Inoltre l'attestazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale di Tassazione cantonale è pienamente valida nelle richieste di rimborso delle trattenute operate in Italia, non servendo certificazioni "statali" né formule specifiche che richiamino la Convenzione.
Tuttavia, emerge una significativa disparità di trattamento: mentre l'Italia riconosce e rimborsa le ritenute sui redditi pensionistici ai residenti svizzeri sulla base della semplice attestazione cantonale, la Svizzera spesso nega analoghi rimborsi dell’imposta alla fonte ai residenti italiani, richiedendo documentazione più stringente e applicando criteri interpretativi più restrittivi della Convenzione bilaterale.
Questa asimmetria penalizza i contribuenti italiani che si trovano in situazioni speculari, creando un'ingiustificata disparità nell'applicazione degli stessi principi convenzionali.
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