Con la Risposta n. 170/2025 del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni, relativamente ai trasferimenti di beni da un trust (il trust originario) a favore di altri trust (trust successivi), qualificati come beneficiari.
Il caso oggetto dell’interpello riguarda un trust istituito in Italia nel 2014 da tre fratelli (i Disponenti) con la finalità di mantenere unita la proprietà di un gruppo societario e di ulteriori asset familiari. Il trust, della durata di 20 anni, è stato dotato di partecipazioni in società (tra cui 765.000 azioni della società Alfa e 23.640 della società Beta) e immobili, con beneficiari finali i discendenti in linea retta dei Disponenti.
Il regolamento del trust prevedeva espressamente l’obbligo per il trustee, fin quando i beneficiari non avessero compiuto il trentesimo anno di età, a dichiarare istituito un trust distinto, ciascuno finalizzato a rispondere ai bisogni quotidiani, alle esigenze e alla sicurezza economica delle famiglie dei beneficiari, mantenendo l’unità della gestione fiduciaria ma frammentando il patrimonio originario.
In ottemperanza a questa previsione, il trustee ha istituito tre trust successivi (Trust 1, 2 e 3) per le famiglie dei tre fratelli, con l’intenzione di attribuire a ciascuno un terzo delle azioni e degli immobili presenti nel patrimonio del trust originario.
L’Agenzia, richiamando il D.Lgs. 139/2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025), ha chiarito che il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni si verifica ogniqualvolta si ha un trasferimento a favore di beneficiari, anche se questi sono a loro volta trust.
Nel caso in esame, i tre trust successivi sono qualificabili come beneficiari del trust originario. Ciò è confermato sia dalla struttura regolamentare, sia dal fatto che:
Questa trasformazione evidenzia, secondo l’Agenzia, l’avvenuta attribuzione del patrimonio a soggetti giuridicamente autonomi e destinatari effettivi dei beni, realizzando così l’effettivo presupposto impositivo.
Conseguenze fiscali
L’Agenzia conclude quindi che i trasferimenti dal trust originario ai trust successivi sono soggetti a imposta di donazione, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale per quanto riguarda i beni immobili.
L’aliquota applicabile è pari all’8%, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 346/1990, poiché non sussiste un rapporto di parentela diretto tra i Disponenti del trust originario e i trust successivi (soggetti beneficiari dell’attribuzione).
La base imponibile dovrà essere determinata in relazione al valore dei beni al momento del trasferimento, tenendo conto di eventuali esenzioni o agevolazioni applicabili al caso concreto.
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