Con la recente Circolare n. 20/E del 4/11/2024, l’agenzia delle entrate italiana ha illustrato gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (d.lgs. 209/2023) in materia di residenza delle persone fisiche, delle società e degli enti. Di seguito i principali aspetti trattati:
Una nuova “residenza” per le persone fisiche – a seguito delle modifiche intervenute, nella nozione di “relazioni personali e familiari” rientrano sia i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (come ad esempio il rapporto di coniugio o il rapporto di unione civile), sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (ad esempio, nel caso di coppie conviventi). Parimenti, può assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente nella misura in cui risulti da elementi certi, come ad esempio, l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo. Si riportano alcuni esempi:
Nel caso di una persona che si iscrive nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (“AIRE”) e inizia a lavorare all’estero, ma mantiene a propria disposizione, a qualunque titolo, una casa in Italia, lasciandovi attive le relative utenze, nella quale continua a rientrare nei fine settimana e dove trascorre alcuni periodi di astensione dal lavoro, tali circostanze possono rappresentare elementi sintomatici del mantenimento di un legame stretto con l’Italia e potrebbero dar luogo alla configurazione del domicilio in Italia.
Nel caso in cui, senza integrare alcun ulteriore requisito di residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, il contribuente mantenga contemporaneamente in Italia e in altro Stato estero (Stato B) un’abitazione di proprietà e relazioni personali e familiari si ritiene che un utile criterio possa essere individuato nel periodo di permanenza fisica sul territorio dello Stato. Se ad esempio durante l’anno, il contribuente permane mediamente 145 giorni in Italia, 120 giorni nello Stato B e 100 giorni in altri Paesi, il contribuente risulterebbe residente in Italia nonostante non risiedia per più di 183 giorni.
Nel caso di una persona fisica che trascorre in Italia la maggior parte del periodo d’imposta, anche se in modalità frazionata, per vacanza, o per motivi di studio, oppure per far visita ad amici o parenti. Ancora, si pensi al caso di chi viene a svolgere la propria attività lavorativa ‐ sia essa di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa ‐ nel territorio del nostro Stato, pur mantenendo la residenza (anche a fini anagrafici), la famiglia e ogni altro legame affettivo e personale all’estero. Tali circostanze possono dar luogo alla configurazione del domicilio in Italia.
Una nuova “residenza” per gli “smartworker” – per effetto delle nuove norme la permanenza in Italia del lavoratore in smart working per 183 (o 184, in caso di anno bisestile) giorni determina, di per sé, la residenza fiscale in Italia.
Società ed enti, nuovi criteri per la residenza – novità anche per società ed enti. Secondo le nuove regole, sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta. Rispetto alle precedenti regole, in sostanza, il presupposto della sede dell’amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale e viene eliminato “l’oggetto principale” come criterio per stabilire la residenza. Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.
In ogni caso, in caso di doppia imposizione, la normativa domestica deve comunque coordinarsi con le normative internazionali (le CDI) e, in particolare, con le tie breaker rules che definiscono la residenza dei contribuenti in scenari cross border.
Si segnala che i contribuenti persone fisiche al beneficio del regime di tassazione sul dispendio, se non implementato nella formula della globale modificata, non possono applicare la protezione convenzionale nei conflitti di residenza con l’Italia.
I nostri professionisti restano a disposizione per fornirvi maggiori informazioni in merito.