Generalmente il contribuente residente svizzero che percepisce redditi da pensione erogati da istituti previdenziali italiani subisce una ritenuta alla fonte con successivo onere di richiesta di rimborso. La richiesta di rimborso prevede la presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate, corredata della sola documentazione attestante la residenza fiscale svizzera. Spesso le richieste di rimborso vengono invece negate perché l’Agenzia reputa insufficiente la documentazione sulla residenza volendo entrare, per ogni fattispecie, nel merito nella concreta tassazione svizzera del percettore, mentre tale approfondimento non dovrebbe effettuarsi in ossequio alle previsioni di cui all’art. 29 della Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra i due Stati.
È quindi da accogliersi con favore l’Ordinanza della Cassazione n. 30779 del 6 novembre 2023 che ha confermato la validità della richiesta di rimborso di un contribuente corredata dall’attestato ufficiale di residenza fiscale rilasciato dall’autorità fiscale svizzera, senza la necessità di ulteriori informazioni di dettaglio sull’effettiva imposizione nello Stato di residenza, essendo secondo la Convenzione la potestà impositiva esclusiva dello Stato Svizzero.
L’attestato della residenza fiscale, ai sensi della Convenzione, rilasciato dalle Autorità estere è quindi sufficiente per richiedere il rimborso delle ritenute estere sulla pensione. Diverso è invece il caso di altri redditi la cui competenza impositiva è in capo ad entrambi gli Stati e che pertanto richiedono una mole documentale maggiore con verifica puntuale dell’imposizione finale sul percettore.
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