Il Tribunale federale (Sentenze del 16 febbraio 2023 nn. 9C_70/2022, 9C_71/2022, 9C_75/2022, 9C_76/2022) ha respinto i ricorsi presentati dalle società olandesi Uber B.V. e Rasier Operations B.V. e ha parzialmente accolto quelli presentati dalla cassa di compensazione, condannandole al pagamento dei contributi AVS per il 2014 per i conducenti rispettivamente di UberX, UberBlack, UberVan e UberPop in quanto datori di lavoro con stabilimento d'impresa in Svizzera, indipendentemente dalla nazionalità dei conducenti.
In primo luogo, ha confermato che i conducenti di Uber svolgevano un'attività lucrativa dipendente e ha ritenuto che tale conclusione era legittima alla luce delle caratteristiche delle relazioni contrattuali tra i conducenti Uber e le due società. Queste caratteristiche includevano il fatto che le società impartivano ai conducenti istruzioni piuttosto dettagliate, controllandone poi l'esecuzione attraverso l'applicazione, nonché l'esistenza di un rapporto di subordinazione dei conducenti in alcuni ambiti fondamentali e la sostanziale assenza di rischio economico proprio.
Il centro di assistenza dei conducenti con recapito presso Uber Switzerland GmbH (Greenlight Center Zurich) è stato considerato quale stabilimento d'impresa di Uber B.V. e Rasier Operations B.V. in quanto esse avevano il potere di disporre delle strutture permanenti ivi ubicate e la loro attività commerciale si svolgeva almeno in parte a quell'indirizzo (cosa che è rimasta invariata per Uber B.V. dal 2014). Ne è risultato quindi l'obbligo di pagamento dei contributi AVS delle due società in quanto datori di lavoro con stabilimento d'impresa in Svizzera.
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