La normativa italiana prevede che lo scambio di partecipazioni, utilizzato principalmente per esigenze di riorganizzazione aziendale, possa essere attuato a determinate condizioni a “realizzo controllato”, ossia senza comportare l’emersione di plusvalenze fiscalmente rilevanti (art. 177 comma 2 del TUIR).
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, da un punto di vista soggettivo, il regime di “realizzo controllato” è subordinato alla circostanza che la società scambiata (parte dell’operazione insieme alla società che intende acquisire/integrare il controllo e i soggetti scambianti/conferenti, soci della società scambiata) sia fiscalmente residente in Italia e soggetta ad IRES.
Mentre l’Agenzia delle Entrate si è espressa confermando la possibilità che i soggetti conferenti possano essere anche non residenti, non vi sono specifici chiarimenti o consolidata giurisprudenza circa l’inclusione delle società esterovestite tra le società fiscalmente residenti in Italia e pertanto possibile oggetto di scambio in neutralità.
Autorevole dottrina ritiene tuttavia che, per analogia con la disciplina del consolidato fiscale nazionale (e l’esplicita inclusione da parte dell’Amministrazione degli enti esterovestiti tra gli enti ammissibili) e in applicazione dell’affermato principio di omologabilità giuridica delle società estere alle società di capitali italiane, risulti coerente e possibile l’accesso alla fruizione del regime del realizzo controllato in caso di conferimento tra soggetti residenti di una società di diritto estero fiscalmente residente in Italia (esterovestita).
Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento espresso dal Legislatore, al fine di poter operare in un regime agevolato anche nei conferimenti di strutture estere.
Il nostro staff rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.