28.10.2022
LE NOVITA’ IN MATERIA DI TRUST E IMPOSIZIONE DEI BENEFICIARI
Lo scorso 20 ottobre l’Agenzia delle Entrate, ha finalmente pubblicato il testo definitivo della Circolare n. 34/E, riportante significativi chiarimenti sull’imposizione diretta e indiretta dell’istituto e sull’onere di monitoraggio fiscale in capo ai beneficiari individuati.
Tale testo era atteso con impazienza da professionisti e in generale da tutti gli attori coinvolti in tematiche successorie e di asset protection.
I principali chiarimenti hanno riguardato i seguenti aspetti:
- Imposizione indiretta: viene recepita dall’Agenzia la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità della Cassazione che considera l’atto di “dotazione” di beni e diritti in trust, come un atto soggetto ad imposta di registro fissa in quanto non assimilabile ad un effettivo trasferimento di beni o diritti con “arricchimento” concreto dei beneficiari. Solo la successiva attribuzione del capitale da parte del trust al beneficiario integra realmente i requisiti per l’assoggettamento all’imposta di donazione/successione
- Imposizione diretta: viene confermata la natura di redditi di capitale alle attribuzioni effettuate da trust opachi (ovvero trust senza beneficiari di reddito “individuati”) e istituti analoghi (fondazioni) stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata a favore di soggetti italiani. Lo scopo di tale previsione è di evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.
La circolare inoltre recependo le previsioni del Dl n. 124/2019 rimarca la presenza di una presunzione relativa sulle attribuzioni ai beneficiari, prevedendo che qualora non risulti possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito dal beneficiario debba considerarsi reddito con le conseguenze impositive del caso.
- Monitoraggio fiscale:viene precisato che i beneficiari di trust opachi esteri in qualità di titolari effettivi e sulla base delle informazioni disponibili, hanno l’obbligo di indicare nel quadro Rw l’ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, oltre agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero.
Il nostro staff resta a disposizione per fornirvi maggiori informazioni in merito.