Con la Sentenza n. 25698 dello scorso 1° settembre 2022, la Cassazione ha riconosciuto alle persone fisiche (non imprenditori) residenti in Italia il credito per le imposte pagate all’estero sui dividendi distribuiti da società non residenti e relativi a partecipazioni non qualificate, nonostante gli stessi siano assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (condizione che, per normativa interna ex art. 165 TUIR, non concorrendo quindi alla formazione del reddito complessivo, non potrebbe loro di beneficiarne), confermando la prevalenza della Convenzione contro le doppie imposizioni rispetto alla normativa domestica.
Così la Cassazione: “qualora l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta – come nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 art. 27, comma 4, o mediante imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell’identità di funzione, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 art. 18, comma 1, – avvenga non “su richiesta del beneficiario del reddito” ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, Stati Uniti d’America) si deve considerare detraibile”.
In tal senso occorre precisare che il principio in commento si applica unicamente alle Convenzioni in cui è specificata la locuzione “su richiesta del beneficiario del reddito” e non a quelle, più recenti, in cui è invece specificato “ANCHE su richiesta del beneficiario del reddito”, condizione che, al contrario, escluderebbe il beneficio del tax credit.
Il contribuente che vorrà far valore il credito per le imposte estere dovrà predisporre specifica istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Lo Studio è a disposizione per assistervi nell’analisi della Convenzione contro le doppie imposizioni, alla quantificazione del prelievo fiscale estero sui dividendi erogati e alla relativa determinazione dell’importo potenzialmente oggetto di rimborso, e all’assistenza alla predisposizione dell’istanza di rimborso e coordinamento con l’Agenzia delle Entrate.