Con la risposta a interpello n. 437 del 24 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le remunerazioni in criptovalute percepite per attività di staking da persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, sono da qualificare come redditi di capitale e imposti ai sensi dell’art. 44 comma 1 lett. h) del TUIR e, se accreditati nel wallet da una società italiana, quest'ultima è tenuta all'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 26% ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; il contribuente dovrà indicarla nella Sezione I-A "Redditi di capitale" del Quadro RL del Modello Redditi.
È stato altresì specificato che il contribuente che detiene il wallet presso una società italiana non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né al pagamento dell'IVAFE.
Il nostro staff resta a disposizione per fornirvi maggiori informazioni in merito.