02.09.2022

LA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI AGEVOLATA TERMINA IL 31 DICEMBRE 2022

Con la conclusione dell’anno si chiuderà la finestra temporale entro la quale vige il regime transitorio per la distribuzione degli utili di società italiane e esteri prodotti fino al 31.12.2017 ai soci persone fisiche italiane non imprenditori.

Su tali distribuzioni infatti continuano a trovare applicazione le vecchie regole di tassazione (e non l’imposizione sostitutiva del 26%), per cui i dividendi concorrono formare (in determinate percentuali) la base imponibile IRPEF assoggettata ad aliquote progressive in dichiarazione dei redditi. Sarà inoltre possibile utilizzare in dichiarazione dei redditi il meccanismo del recupero del credito d’imposta in caso di ritenute locali su dividendi esteri.

In particolare a seconda della partecipazione detenuta dal socio (che deve risultare qualificata) sarà possibile usufruire delle agevolazioni concesse che prevedono:

  •          Base imponibile del 40% per gli utili e riserve formati prima del 31.12.2007 (considerando l’aliquota IRPEF massima del 43% si avrebbe un’imposizione effettiva del 17.2%);
  •          Base imponibile del 49,72% per gli utili e riserve formati dal 2008 al 31.12.2016 (considerando l’aliquota IRPEF massima del 43% si avrebbe un’imposizione effettiva del 21.38%);
  •          Base imponibile del 58,14% per gli utili e riserve formati nel 2017(considerando l’aliquota IRPEF massima del 43% si avrebbe un’imposizione effettiva del 25%);

Si rammenta che le partecipazioni qualificate sono quelle partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% e/o una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%.

L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n 163 del 30 marzo 2022 ha inoltre chiarito che  distribuzione degli utili avviene dando precedenza nell’erogazione alle riserve prodotte con utili meno recenti (a prescindere dal fatto che la delibera di distribuzione specifichi l’origine delle riserve utilizzate per la distribuzione ).

Invece nel caso di distribuzioni successive al 31.12.2022 l’imposizione sui dividendi sarebbe del 26% (senza possibilità di recupero del credito estero) sul “lordo frontiera” (in caso di mancato utilizzo nell’incasso di intermediario italiano, eg. Incasso su banca estera) e sul “netto frontiera” (nel caso di utilizzo nell’incasso di intermediario italiano)

La distribuzione entro la fine dell’anno diventa quindi un’opportunità da valutare attentamente per tutti gli azionisti e soci qualificati di società italiane ed estere interessati dagli effetti positivi della norma.

 

Il nostro staff rimane a disposizione per chiarimenti

 



Condividi articolo su: