La Corte di Cassazione Italiana, con l’ordinanza n. 19743, depositata il 20 giugno scorso è tornata a pronunciarsi sul tema delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale dovute a fronte di un atto di dotazione di trust.
La Suprema Corte ribadisce che “per tutti i trust, siano essi auto-dichiarati o con trasferimento di beni, l’atto di dotazione è presupposto applicativo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non in misura proporzionale ma in misura fissa (…) ed è, per l’imposta sulle donazioni “neutro”, ferma restando l’applicazione dell’imposta sulle donazioni all’atto del trasferimento al beneficiario finale qualora l’atto sia non solo gratuito ma liberale e con esclusione invece dell’imposta sulle donazioni in caso di atto non liberale ma in funzione solutoria”.
Viene confermato l’orientamento per cui, la creazione di un vincolo sui beni in trust non determina alcun definitivo incremento patrimoniale in capo al trustee né tantomeno in capo al disponente e quindi, mancando l’effettivo trasferimento di ricchezza, la costituzione del vincolo di destinazione non può costituire autonomo presupposto impositivo.
Per quanto riguarda, invece, le imposte ipotecarie e catastali è stato ribadito che l’atto di dotazione, non determinando effetti traslativi definitivi e pieni, ma semplicemente transitori e limitati, deve essere assoggettato a imposte in misura fissa e non proporzionale.