La lotta all’evasione fiscale internazionale ha registrato negli ultimi anni un rapido e crescente sviluppo, dovuto soprattutto ai numerosissimi accordi internazionali per l’implementazione degli standard OCSE sullo scambio di informazioni.
Lo scambio di informazioni finanziarie sia che avvenga in maniera automatica, sia che avvenga su richiesta, è un importante strumento per il Fisco italiano che potrà verificare con più facilità le detenzioni di capitali all’estero da parte di contribuenti italiani in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.
Importanti segnali di trasparenza arrivano dal Consiglio federale della Svizzera che a poco più di un mese dall’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni fiscali, ha licenziato il 23 novembre 2016 l’ordinanza (regolamento OSAIn) per l’attuazione della legge 18/12/2015 (LSAI). Con tale ordinanza si definiscono le esenzioni e l’oggetto dello scambio automatico, i soggetti tenuti alla raccolta dati e le modalità dell’interazione tra gli Stati su informazioni relative a conti correnti detenuti personalmente o tramite società in Svizzera. Le informazioni verranno raccolte dagli istituti finanziari elvetici e trasmesse all’Autorità fiscale delle Contribuzioni, la quale le inoltrerà alle autorità fiscali competenti dello Stato partner. Verranno scambiate le informazioni sui saldi dei conti e su tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, proventi da alienazione e altri redditi), come pure sull’identità dei beneficiari effettivi. L’ordinanza sullo scambio automatico entrerà in vigore il 1 Gennaio 2017 e garantirà un flusso di dati di rilievo alle Autorità fiscali italiane.
Altro segnale di trasparenza fiscale è dato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 210/2016, di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l’Italia e Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 26 febbraio 2015. La conseguenza principale di tale ratifica è che, a far data dal 26 febbraio dello scorso anno, le Autorità fiscali italiane potranno richiedere le informazioni finanziarie di rilievo fiscale alle Autorità del Principato, anche per il tramite di richieste raggruppate, concentrandosi in particolare sui contribuenti italiani che hanno chiuso la relazione bancaria detenuta direttamente o per il tramite di società dopo tale data.
L’atteggiamento di cooperazione assunto da questi Stati, oltre ad attestare oggettivamente la fine del segreto bancario, ha permesso che non vengano applicate le disposizioni di sfavore connesse al raddoppio dei termini e sanzioni all’interno della procedura di Voluntary Disclosure 2.0, agevolando la regolarizzazione dei contribuenti con averi in tali Stati.
In tal senso si auspica che analoghe previsioni si possano applicare anche a Panama con cui l’Italia ha recentemente ratificato l’Accordo contro le doppie imposizioni e che prevede la possibilità di scambio di informazioni su richiesta con valenza retroattiva di tre anni.
I professionisti della STELVA sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni.