Il patto successorio svizzero, con il quale l’erede residente in Italia rinuncia ai suoi diritti successori futuri in cambio di una controprestazione in suo favore, come una rendita vitalizia, non configura una “liberalità”, dunque non trova applicazione l’imposta sulle successioni e donazione per carenza del presupposto impositivo. Ha invece natura “onerosa” in quanto le somme corrisposte all’erede si configurano quale prestazione corrispettiva rispetto alla rinuncia all'eredità che, ovviamente, in quanto economicamente apprezzabile costituisce un atto a contenuto patrimoniale. In assenza della controprestazione rappresentata dalla rinuncia all'eredità, infatti, non verrebbe erogata alcuna prestazione pecuniaria. Pertanto, le somme corrisposte all’erede residente in Italia in base al "patto successorio" concorrono a formare il reddito complessivo del medesimo nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera h) del TUIR, con assoggettamento ad imposizione esclusivamente in Italia in forza dell’art. 21, par. 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera.
Sotto il profilo dell’imposta di registro, in quanto atto formato all’estero, non è soggetto ad obbligo di registrazione. Al riguardo occorre però rilevare che, qualora dovesse verificarsi il caso d'uso, il patto successorio formato in Svizzera andrà registrato con l'applicazione dell'imposta secondo le disposizioni del TUR.
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