Con la recente risposta ad istanza di interpello n. 3/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come la norma agevolativa (che limita la tassazione Irpef al 30% dell’imponibile per il periodo di imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi) non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato; pertanto, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti imposti dalla norma in esame, possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti). L'applicazione del regime agevolativo richiede, tra l'altro, che l'attività lavorativa sia prestata «prevalentemente» nel territorio italiano, situazione compatibile anche se prestata in telelavoro, sempre dall’Italia.
Il nostro staff rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.