Con sentenza n. 2C_678/2020 del 16 novembre 2021 il Tribunale Federale (TF) si è espresso circa la contestazione sollevata dall’autorità fiscale ad un prestito concesso da una società al suo azionista, ritenuto lo stesso un prestito simulato.
Secondo il TF, per accertare che un prestito rappresenta una prestazione valutabile in denaro, occorre prendere in considerazione l’insieme delle circostanze del caso concreto, che hanno concorso alla conclusione del contratto di mutuo tra la società e il suo azionista. In particolare per il TF è necessario riscontrare una serie di indizi tra i quali: se il prestito stesso è stato concesso a condizioni non di mercato, se risulta estraneo all’oggetto sociale ovvero se le risorse aziendali (attivi e riserve occulte) appaiono non sufficienti a coprirne il rischio, se non viene fornita alcuna garanzia e se non vi è obbligo di rimborso, se gli interessi non vengono effettivamente pagati ma sommati al credito. Secondo il TF vi è un chiaro indizio di simulazione quando una società concede un prestito al suo azionista che si trova in una situazione finanziaria difficile, per cui è verosimile che non sarà in grado di adempiere agli obblighi derivanti dal prestito, cioè il pagamento degli interessi e dell'ammortamento.
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