21.11.2016
Accordi tra Italia e Panama e lo scambio di informazioni
L’Accordo contro le doppie imposizioni firmato tra Panama e l’Italia è ormai prossimo all’entrata in vigore, avendo il Senato nelle scorse settimane approvato il Ddl di ratifica. Tale accordo prevede all’art. 25 che le Autorità fiscali di entrambe le giurisdizioni possano scambiarsi informazioni a richiesta, senza che sia possibile evitare lo scambio qualora le informazioni siano detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario. In altre parole con la prossima ratifica della Convenzione viene ufficialmente a decadere a Panama il segreto bancario che per anni aveva caratterizzato questa realtà offshore, e che ora in caso di valida richiesta dell’Autorità fiscale italiana sarà tenuta a fornire le informazioni fiscali di interesse.
La Convenzione prevede inoltre che tale scambio di informazioni a richiesta sia retroattivo di tre anni dall’entrata in vigore della stessa, con possibile recupero di informazioni tra gli Stati già a partire dal 2014, fornendo di fatto all’Agenzia delle Entrate italiane un potente strumento di verifica, che si andrà ad aggiungere alle informazioni che riceverà in maniera automatica, essendosi Panama impegnata secondo gli standard CRS di scambio automatico di informazioni a partire dal 2018 (sui dati 2017).
Lo scenario evidenziato dovrà comunque essere implementato da Panama con una serie di normative interne e accordi bilaterali, la cui realizzazione potrebbe portare ad un allungamento dei tempi rispetto a quelli ipotizzati. In ogni caso l’orientamento di Panama alla trasparenza fiscale è ormai evidente ed un ulteriore conferma è data dalla sua recente adesione alla “Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale” fortemente voluta dall’Ocse e dal Consiglio d’Europa.
Con questa adesione Panama insieme ad altre 104 Giurisdizioni si impegna ad aderire alle forme possibili di cooperazione amministrativa tra i Paesi in materia di accertamento e riscossione delle imposte (come ad esempio scambio di informazioni, assistenza nella raccolta delle imposte, etc).
Alla luce degli imminenti cambiamenti sopra esposti edopo lo scandalo dei “Panama Papers”, risulta opportuno che il contribuente italiano con averi non dichiarati in tale giurisdizione valuti seriamente l’opportunità di aderire al programma di Voluntary disclosure bis, al fine di regolarizzare la propria posizione con piena copertura penale (da reati fiscali e di autoriciclaggio).
Si segnala infine che l’Avvocato Cugini e la Dott.ssa Bonaldo hanno recentemente tenuto un convegno a Panama sugli accordi tra le due giurisdizioni e che lo staff di Stelva è a disposizione per fornire ulteriori informazioni.