26.11.2021

LA TERRITORIALITÀ IVA SVIZZERA NELLE OPERAZIONI CON SOCIETÀ OFFSHORE

Il Tribunale federale (TF), con sentenza n. 2C_402/2021 del 10 novembre 2021 in materia d'Imposta sul valore aggiunto (IVA) ha chiarito il trattamento fiscale delle prestazioni di servizi fornite ad una società offshore. Il TF chiarisce in particolare che (consid. 5.1 e seguenti):

1. In generale il luogo della prestazione di servizi coincide con il luogo del destinatario della prestazione

2. Ai fini IVA, una società "offshore" è una società d'investimento passiva estera, sprovvista di sostanza economica (non dispone di infrastrutture o personale proprio e non svolge alcuna attività operativa), che risulta semplicemente titolare di un conto corrente o deposito titoli e che riceve prestazioni di servizi che generalmente consistono nella mera gestione dei beni di sua proprietà.

3. L'AFC nota che il trattamento fiscale dei servizi forniti dai contribuenti alle società offshore dipende dal luogo di residenza dei titolari effettivi (coloro che detengono il pacchetto azionario di maggioranza, cioè più del 50%). Se tutti i titolari effettivi sono residenti all’estero, i servizi resi ai sensi dell'art. 8 co. 1 LIVA a questa società offshore sono considerati come forniti all'estero e non sono quindi soggetti all'imposta.



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