18.11.2021

LE ATTRIBUZIONI DI AZIENDE AI BENEFICIARI DI TRUST NON RIDUCONO LE FRANCHIGIE

In tema di imposte di successione e donazione, i trasferimenti effettuati anche tramite patti di famiglia o trust, a favore dei discendenti in linea retta e del coniuge, di aziende o quote sociali, mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile non sono soggetti all'imposta a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per almeno cinque anni.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta a Interpello n. 571/2021.

Con riferimento ai trust, a seguito della circolare in consultazione dell’11 agosto 2021, per l’applicazione dell’imposta di donazione ci si deve riferire all’atto con il quale il trustee distribuisce ai beneficiari i beni in trust. Se oggetto di attribuzione sono l’azienda o quote sociali come sopra descritto, i beneficiari, se discendenti in linea retta o il coniuge del disponente, non si vedranno ridotto l’ammontare della franchigia di esenzione disponibile.



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