Con la risposta all’interpello n. 78 del 2 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito delle condizioni che concretizzano un abuso del diritto in un’operazione di scissione.
In particolare, un’operazione di scissione è generalmente fiscalmente neutra perché il passaggio della società scissa ad una o più società beneficiarie, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. I plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alla società beneficiaria concorreranno alla formazione del reddito secondo le regole impositive vigenti al momento in cui i beni verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
La valenza elusiva dell’operazione di scissione va invece rilevata nel caso in cui l’operazione rappresenti solo la prima fase di un più complesso disegno unitario volto alla creazione di società “contenitore” (di singoli asset patrimoniali) e alla successiva cessione delle partecipazioni effettuata da parte dei soci persone fisiche per ottenere un regime impositivo agevolato andando a spostare la tassazione dei beni di primo grado ai beni di secondo grado (con agevolazioni di rilievo in termini di capital gain).
La scissione, per evitare rilevi, dovrà dunque caratterizzarsi come un’operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante. Le società dovranno esercitare prevalentemente attività commerciali e non dovranno essere società costituite solo da liquidità.
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