La tassazione agevolata (imposizione nei limiti del 30% dei redditi prodotti) riconosciuta dallo stato italiano ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia dall’estero è applicabile nei seguenti casi:
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Il regime è generalmente applicabile per 5 anni (rinnovabili), ma non spetta nel caso di distacco del personale dove il contratto e il datore di lavoro rimangono i medesimi di quelli esteri.
Per poter ottenere l’agevolazione fiscale infatti il rimpatriato dovrà svolgere un’attività lavorativa differente da quella svolta in precedenza, di conseguenza avrà un nuovo ruolo aziendale e dovrà disporre di un nuovo contratto che risulterà essere diverso dal contratto che vi era in essere in Italia prima del distacco.
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