La Direttiva (UE) 2018/822 (di seguito anche Direttiva DAC6), ha introdotto lo scambio automatico tra Paesi membri dell’UE delle informazioni sui cd. meccanismi transfrontalieri e risulta ad oggi operativa nella maggior parte degli Stati membri coinvolti. Tale regime di comunicazione obbligatoria persegue da un lato un obiettivo di trasparenza, consentendo alle Amministrazioni fiscali europee di acquisire tempestivamente informazioni su operazioni potenzialmente irregolari sotto il profilo fiscale, e dall’altro un obiettivo di deterrenza nei confronti dei soggetti che, a vario titolo promuovono o favoriscono operazioni potenzialmente aggressive. Nello specifico la DAC6 impone agli intermediari (bancari, finanziari, assicurativi, professionisti in genere)e, sussidiariamente, ai contribuenti stessi l’obbligo di segnalare all’Amministrazione finanziaria locale le strutture ed i modelli di pianificazione fiscale transnazionale potenzialmente aggressivi. Si segnala tuttavia che l’obbligo sussiste solo al ricorrere congiunto di determinati requisiti. Generalmente la comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal giorno successivo a quello in cui è reso disponibile il meccanismo transfrontaliero. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione sono previste specifiche sanzioni, che si segnala essere diverse per ciascun Paese membro.
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Il Gruppo Stelva rimane a disposizione per fornirvi ulteriori informazioni circa gli obblighi previsti dalla direttiva e consulenza diretta su un vostro potenziale impatto della direttiva DAC6.