01.12.2020

PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE ITALIANA PER I CARRIED INTEREST È NECESSARIA UNA ANALISI CASO PER CASO

Nel settore del private equity, per carried interest s’intende quella particolare forma di remunerazione/extra-provento percepito dal management e/o dai dipendenti di società, enti o società di gestione dei fondi d’investimento, derivante dalla detenzione di strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali cd. rafforzati. Grazie a questi ultimi, i beneficiari hanno il diritto di ricevere una parte dell’utile complessivo generato dall’investimento in misura più che proporzionale all’investimento medesimo.

L’Agenzia delle Entrate, con le recenti risposte a interpello n. 435 e n. 436, ha ricordato che la carenza di una o più delle condizioni oggettive previste dalla norma (l’articolo 60 del D.L. n. 50/2017), non determina l’automatica qualificazione del provento quale reddito da lavoro dipendente ma sarà invero necessario effettuare una verifica case-by-case volta ad accertare se il carried interest, pur non rispondendo ai requisiti del citato articolo 60, possa comunque qualificarsi quale reddito finanziario oppure venga attratto nella sfera del reddito da lavoro dipendente.

Ad esempio, possono essere indicative della natura di reddito finanziario (i) l’idoneità dell’investimento, anche in relazione all’ammontare e alla correlata esposizione al rischio di perdite del capitale, a garantire l’allineamento di interessi tra investitori/azionisti e management; (ii) il mantenimento da parte del management della titolarità degli strumenti finanziari anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Tali risposte confermano le precedenti prese di posizione della stessa Agenzia lo scorso anno con il principio di diritto n. 3 (che riprendeva a sua volta quanto già statuito nella Relazione illustrativa e confermato dalla Circolare 25/E del 16 ottobre 2017).

Lo staff rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.



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