26.08.2016

La Svizzera Inclusa Nella “White List” Italiana

Con il D.M. del 9 agosto 2016 la Svizzera è stata inserita nella nuova White List italiana prevista dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 239/1996, ottenendo il riconoscimento ufficiale di Paese collaborativo caratterizzato da un adeguato scambio di informazioni.

L’appartenenza della Confederazione elvetica alla White list comporta significativi vantaggi, principalmente in ambito finanziario, in quanto viene prevista l’esenzione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Svizzera, creando di fatto meno oneri fiscali per gli operatori finanziari esteri interessati ad investire nel mercato italiano.

Un altro vantaggio è riscontrabile in ambito di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW) dove gli obblighi di adottare l’approccio look through per le partecipazioni rilevanti e di indicare l’ammontare massimo che i conti correnti e i libretti di risparmio hanno raggiunto nel corso del periodo d’imposta riguarderà solo i Paesi non collaborativi, semplificando gli adempimenti inerenti gli investimenti svizzeri (da definire se tale previsione si possa già applicare all’annualità 2015).

Regimi influenzati dalle modifiche intervenute sulle liste sono inoltre quelli relativi alla presunzione di residenza dei trust (art. 73 comma 3) e al trasferimento della sede all’estero o in Italia (artt. 166 comma 2-quater e 166-bis comma 1).

Le relazioni commerciali tra i due Stati continuano a svilupparsi anche alla luce dell’intervenuta deducibilità dei costi per le società italiane che acquistano beni o servizi da società svizzere (infatti il regime dall’articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del Tuir è stato totalmente abrogato a decorrere dal periodo di imposta 2016) e delle modifiche CFC (regime delle controlled foreign companies) che legano l’individuazione dei Paesi privilegiati al criterio del livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello italiano (evitando che la Svizzera venga considerata Black list pura, mentre rimane applicabile l’art 167 comma 8bis del TUIR).

Nonostante i positivi mutamenti, rimane un forte aspetto di criticità da risolvere, legato al parziale recepimento delle nuove previsioni nello scenario italiano, che considera ufficialmente la Svizzera come Stato white list senza però eliminarla dalla black list di cui ai Dm 4 maggio 1999 (la black list delle persone fisiche), con evidenti incongruenze sul sistema sanzionatorio.

Rimangono infatti applicabili agli investimenti svizzeri le seguenti disposizioni di sfavore:
  • la presunzione relativa, ex articolo 12, comma 2, del Dl 78/09, secondo cui si considerano formati con redditi sottratti a tassazione gli investimenti e le attività finanziarie costituiti o detenuti nei Paesi ivi indicati in violazione del monitoraggio fiscale;

  • il raddoppio dei termini di decadenza per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e di accertamento dei redditi;

  • il raddoppio delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale(dal 6 al 30%).

Alla luce di quanto esposto e in vista dell’apertura della voluntary Bis, è quindi opportuno un celere intervento da parte del Legislatore italiano (sul DM 4 maggio 1999) che permetta di appianare le penalizzazioni per lo Stato svizzero, che garantisca un livello di tassazione congruo e consenta l’adeguato scambio di informazione secondo gli standard OCSE.

Il nostro Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Studio Elvetico Associato

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