Con la riposta all’interpello n. 381 del 18 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il conferimento del mero diritto di usufrutto sulla partecipazione non comporta l’applicabilità del regime del conferimento di partecipazioni a “realizzo controllato” di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del T.U.I.R.
Tale articolo prevede che, a determinate condizioni, la plusvalenza in capo al conferente sia legata alla modalità di iscrizione in contabilità delle partecipazioni ricevute dal soggetto conferitario, e, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, ha ad oggetto le “partecipazioni conferite” e non anche il diritto ai frutti derivanti dalle partecipazioni, ancorché si tratti di diritti di voto.
Pertanto, il soggetto che conferisce il solo diritto di usufrutto sulla partecipazione non gode della possibilità di usufruire del regime fiscale del “realizzo controllato” nel calcolo della propria plusvalenza, essendo questo riservato ai conferimenti di partecipazioni in senso stretto la cui titolarità consenta alla conferitaria di acquisire la qualità di socio della società scambiata.
Il nostro studio rimane a disposizioni per ulteriori informazioni.