Per p2p lending (peer-to-peer lending, social lending o prestiti tra privati), si intende una tipologia di prestito erogato direttamente tra soggetti privati mediante l’utilizzo di piattaforme dette “piattaforme di p2p lending”. Tali sistemi permettono di far incontrare soggetti alla ricerca di fondi ed investitori alla ricerca di rendimenti, senza passare attraverso il canale bancario tradizionale.
Con la risposta all’interpello n. 169 e la risoluzione n. 56 dello scorso 25 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli investimenti effettuati da persone fisiche residenti in Italia tramite una piattaforma di peer to peer landing estera vanno sempre indicati nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche utilizzando il codice “14” relativo ad “altre attività estere di natura finanziaria” e barrando il campo “monitoraggio” al fine di non assoggettare ad IVAFE l'investimento in P2P Lending in quanto riconducibile ad un contratto di mutuo che, come noto, non rientra nel novero dei prodotti finanziari e quindi escluso dall’applicazione dell’IVAFE.
Laddove, invece, l'investimento in esame dovesse disporre del requisito della “negoziabilità” nel mercato dei capitali, tale attività configurerebbe un “prodotto finanziario”, ai sensi dell'articolo 1 del TUF, sulla quale è, invece, dovuta l'IVAFE con l'aliquota stabilita nella misura del 2 per mille (da applicare al valore rapportato alla quota di possesso ed al periodo di detenzione).
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