In tema di tassazione dei trust, ai fini dell’imposta di donazione, la Corte di Cassazione pare ormai definitivamente orientata a favore della cd. “tassazione all’uscita”. Le ultime sentenze dei giudici di legittimità, sia per la loro rilevanza numerica, sia per il chiaro intento chiarificatore espresso, lasciano infatti ritenere che anche in futuro verrà mantenuta tale linea interpretativa.
In particolare, il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni si realizzerebbe solo nel momento in cui i beni o i diritti venissero attribuiti dal trustee ai beneficiari, a condizione che l’attribuzione risulti da atti soggetti a registrazione o da atti che, per motivi di convenienza fiscale, si ritiene opportuno assoggettare volontariamente a registrazione (ad esempio nel caso di attribuzione di risorse finanziarie ad un beneficiario se si vuole evitare il rischio di accertamenti reddituali di tipo sintetico sullo stesso).
E non, come costantemente sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, all’atto di dotazione del trust (cd. “tassazione all’entrata”), che risulta quindi un atto fiscalmente neutro, non soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni.
Alla luce di ciò, appare evidente che i pagamenti effettuati in ottemperanza all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate risultano essere indebiti, poiché privi del presupposto oggettivo e in ogni caso effettuati da soggetti (il trustee) diversi dai destinatari dell’imposta (i beneficiari). Per tali pagamenti, pertanto, si ritiene possibile presentare istanza di rimborso ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 42, comma 2, del Tus (testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni).
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.