Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra parti sociali e Governo italiano, stabilisce che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, purché il datore di lavoro abbia definito e implementato tutte le misure di sicurezza sul piano tecnico e organizzativo previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
La registrazione del dato della temperatura rilevata, e l’identificazione dell’interessato, può avvenire unicamente qualora sia necessario a comprovare le motivazioni che ne hanno precluso l’accesso in azienda.
Il lavoratore, in questo caso, non è obbligato a giustificare il superamento della soglia di temperatura, ma può essergli chiesto dal datore di lavoro di sottoporsi a visita con il medico competente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il nostro staff resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.