20.07.2020

RAGGIUNTO L’ACCORDO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE: FRONTALIERI E LOCKDOWN

In rispetto al principio della doppia imposizione, le Autorità svizzere e quelle italiane hanno di comune accordo stabilito che i giorni di lavoro svolti (attraverso la formula del telelavoro) durante il periodo di pandemia e lockdown (24 febbraio / 30 giugno) nel domicilio del lavoratore, per conto di un datore di lavoro situato nell’altro Stato contraente, sono considerati giorni di lavoro impiegati nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe (“reddito”), in assenza di tale particolare situazione di emergenza.

Inoltre, i lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nell’altro Stato contraente allo scopo di svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di lavoro situato in detto altro Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato di residenza (casi in cui ai frontalieri italiani veniva richiesto di soggiornare in Svizzera senza rientro per evitare problematiche in dogana), devono essere comunque considerati frontalieri ai sensi dell’Accordo del 3 ottobre 1974.

Il nostro staff resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.



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