Con la risposta all’interpello n. 2 del 20 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni in merito al trattamento fiscale delle somme corrisposte in Italia da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (c.d. “secondo pilastro), nonché le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento (maturate anche sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate).
A tal riguardo, ha precisato che, conformemente a quanto previsto in relazione alle rendite AVS, le sopra menzionate somme sono assoggettate alla ritenuta unica del 5%, applicata a titolo di imposta, con conseguente esonero dagli obblighi di dichiarazione per i soggetti interessati. Ma, a differenza delle rendite AVS (per le quali la ritenuta è operata dagli istituti di credito per il cui tramite sono pagate le pensioni per le prestazioni LPP, direttamente accreditate sui conti italiani), tale ritenuta è applicata da qualsivoglia intermediario finanziario italiano intervenuto nel pagamento.
Pertanto, spetta al contribuente che conferisce l’incarico all’intermediario fornire tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta applicazione della ritenuta e della determinazione della base imponibile sulla quale verrà espletato il prelievo alla fonte (il cui ammontare è pari al valore lordo della prestazione al momento della corresponsione in Italia).
Il nostro staff resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.