Con la risposta all’interpello n. 65 del 20 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate italiana ha chiarito che il contribuente che aliena l’immobile entro cinque anni dalla relativa acquisizione non decade dal diritto di usufruire delle agevolazioni “prima casa” (imposta di registro agevolata) se provvede ad acquistare, entro un anno dalla cessione stessa, un altro immobile. Ciò a condizione che tale ultimo bene venga adibito a dimora abituale.
Tale previsione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto di un nuovo immobile sito all’estero, purché tra l’Italia e il Paese interessato sussistano strumenti di cooperazione amministrativa in grado di verificare tale ultima destinazione.
A tal riguardo, evidenziamo che strumenti di reciproca assistenza amministrativa sono espressamente regolamentati all’interno della Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (articolo 27), sottoscritta tra Italia e Svizzera. Pertanto, il contribuente nella fattispecie in esame (oggetto di interpello era infatti l’acquisto di una prima casa in Svizzera) potrà usufruire dei benefici di cui sopra.
Il nostro staff resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.