Con la risposta all’interpello n. 111 del 2020, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di Trust revocabile, stabilendo che i redditi da questo prodotto sono imputabili al Disponente e tassati in capo allo stesso in regime di trasparenza. Ciò in considerazione del fatto che, ai fini fiscali, il trust è considerato "inesistente" in quanto suscettibile di essere revocato in qualsiasi momento dal Disponente stesso (fino alla data del suo decesso). La prassi italiana sul tema ritiene che con l’istituzione di un trust revocabile non si verifica un reale impoverimento del patrimonio del Disponente ma viene a configurarsi nel trust unicamente una struttura “interposta” ai fini fiscali rispetto al Disponente, cui restano attribuibili i flussi reddituali prodotti dai beni (anche se formalmente assegnati al trust).
Il recente interpello precisa inoltre che in caso di opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito esercitate dal Trustee per conto del Trust, le stesse esplicano la loro validità nei confronti del Disponente (si considerano esercitate “per interposta persona”). Pertanto, spetta a quest’ultimo o al Trustee informare tempestivamente l'intermediario o il gestore affinché questi possano adempiere ai propri obblighi fiscali correttamente.
Il nostro staff resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.